Dal 1 maggio 2012, i decreti di riconoscimento dei titoli di formazione professionale, acquisiti in Paesi diversi dall’Italia, abilitanti all’esercizio della professione di docente sono stati pubblicati sul sito del Miur ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Sife per maggiore chiarezza verso la propria clientela fornisce link utili per essere informativi sull’iter dell’abilitazione all’insegnamento all’estero seguendo le vie legali.
Decreti di riconoscimento del Miur
* Come potrete vedere nel link sopra, i decreti in bacheca risalgono fino al 2016, ovvviamente il miur nel 2017 e nel 2018 ha emesso centinaia di decreti di riconoscimento ( Vedi ad esempio questo: clicca qui ) che però non pubblica nella bacheca ministeriale per negligenza o altra motivazione facilmente intuibile.
Chiarimenti sull’abilitazione insegnamento all’estero
1. Chi è il destinatario della direttiva 2005/36/CE?
Tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.
2. In quali paesi si applica la direttiva comunitaria 2005/36?
In 31 Paesi: nei ventisette Paesi membri dell’Unione europea ( Austria – Belgio – Bulgaria – Repubblica Ceca – Cipro – Danimarca – Estonia – Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia – Lituania – Lussemburgo – Malta – Paesi Bassi – Polonia – Portogallo – Regno Unito – Romania – Slovacchia – Slovenia – Spagna – Svezia – Ungheria.) nonché nei tre Paesi dello Spazio economico europeo – SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia) e, la Svizzera, equiparati ai paesi dell’Unione europea per specifici accordi.
3. Qual è il presupposto indispensabile per chiedere ed ottenere il riconoscimento della professione docente?
Presupposto indispensabile per ottenere il riconoscimento professionale è che la formazione professionale sia regolamentata nel Paese di origine.
4. Cosa significa formazione regolamentata?
Per formazione regolamentata si intende la formazione che porta al conseguimento di un titolo (formazione teorico-pratica, disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento. Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale, tirocinio, ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato subordina l’esercizio dell’attività in qualità di docente abilitato .
5. Per la professione di docente si beneficia del riconoscimento automatico?
No. Per esercitare la professione regolamentata di docente non si beneficia del riconoscimento automatico. Il riconoscimento avviene su richiesta individuale e la formazione professionale è soggetta a una procedura di verifica.
6. Un titolo professionale acquisito in un paese straniero da un cittadino dell’Unione europea può essere riconosciuto con le disposizioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007?
Si. L’art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, dispone che I cittadini stranieri, soggiornanti e non soggiornanti in Italia che intendano iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali, se in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all’Unione europea, possono chiedere il riconoscimento ai fini dell’esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, della professione corrispondente. Per la procedura di riconoscimento dei titoli professionali si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale acquisita.
Misure compensative
1. Cosa sono le misure compensative?
Le misure compensative sono gli ulteriori accertamenti che l’Amministrazione predispone per colmare le differenze riscontrate nella comparazione tra la formazione posseduta dal richiedente e quella richiesta sul territorio nazionale.
2. Perché vengono assegnate le misure compensative?
Le misure compensative sono volte a compensare la differenza nei contenuti della formazione o nella durata della formazione.
3. In che cosa consistono le misure compensative?
Le misure compensative possono consistere in una prova attitudinale – di solito articolata in una prova scritta e una prova orale (e talvolta anche in una prova pratica) – tendente ad accertare le conoscenze professionali dell’aspirante, oppure in un tirocinio di adattamento di durata variabile da effettuare un una scuola statale italiana, consistente nella attività di insegnamento affiancata dalla presenza del docente titolare della cattedra.
4. Solo i cittadini dell’Unione europea possono scegliere fra tirocinio e prova attitudinale?
Tale possibilità è consentita esclusivamente ai cittadini comunitari (e a quelli della Confederazione Elvetica nonché a quelli dello spazio economico europeo: Islanda – Liechtenstein – Norvegia) mentre per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea esiste la facoltà di scelta, che è riservata all’Amministrazione.
FORMAZIONE PROFESSIONALE MISTA – ITALIA ED ALTRO PAESE COMUNITARIO
1. Cosa è la formazione professionale mista del docente?
La formazione professionale mista del docente è quella acquisita su più Paesi comunitari.
2. Quando è possibile acquisire la formazione professionale mista?
E’ possibile acquisire la formazione professionale mista solo quando entrambi i Paesi coinvolti posseggono una formazione regolamentata di docente composta da una formazione plurifase.
3. Cosa significa formazione plurifase?
La formazione plurifase è quella composta da due segmenti formativi, ovvero da un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario (laurea, titolo accademico etc) e di una formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondario.
4. Nel caso di possesso di formazione acquisita su due Paesi, a quale segmento formativo deve riferirsi il riconoscimento della professione corrispondente di docente?
Nel caso di possesso di formazione acquisita su due Paesi,però, il riconoscimento della professione corrispondente di docente deve riferisrsi ad entrambi i segmenti formativi secondo le regole stabilite nel Paese in cui è stata conseguita la formazione professionale finale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari (titolo professionale).
5. Nel caso di formazione mista “Italia/Spagna” quali discipline sono riconosciute ai fini dell’insegnamento in Italia?
Nel caso di formazione mista Italia/Spagna è riconosciuta la disciplina o gruppo di discipline specifiche previste in Spagna nel percorso di formazione abilitante spagnolo ( Master de Profesorado) compatibilmente con le discipline studiate nel percorso accademico.
6. Nel caso delle lingue straniere, laddove la dichiarazione del Ministero spagnolo attesta l’abilitazione in più di una lingua straniera, quali e quante lingue straniere sono riconosciute?
In presenza di una dichiarazione attestante l’abilitazione in più di una lingua straniera, si riconosce sola quella oggetto di specializzazione del Master de Profesorado o del Certificado de Aptitud Pedagógica.
7. Perché il Ministero italiano riconosce una sola lingua straniera, in presenza di dichiarazione dell’autorità competente spagnola che dichiara l’idoneità ad insegnare più di una lingua?
Il Ministero dell’Istruzione italiano riconosce una sola lingua, quella oggetto di specializzazione, in quanto in Spagna, la formazione acquisita con il percorso del Master de Profesorado o del CAP rappresenta solo la formazione iniziale per insegnare nei centri privati (Real decreto 860/2010). Per insegnare nelle scuole statali occorre superare un concorso pubblico che specializza in una sola disciplina linguistica. Va anche ricordato che, nell’ambito del corso di specializzazione, l’insegnamento della didattica specifica, a parte casi particolari, è limitato a una sola lingua straniera.