La normativa in vigore prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di usufruire di un periodo di congedo per dedicarsi a tempo pieno alla ricerca per la tesi di dottorato in qualsiasi paese membro dell’Unione Europea.
In particolare, il dottorato di ricerca, percorso di formazione post laurea, è il più alto grado d’istruzione riconosciuto in quasi tutti i Paesi, generalmente ha durata triennale e può essere senza borsa di studio, oppure finanziato con borsa di studio, come fosse una sorta di attività lavorativa.
Il periodo di congedo è inoltre utile ai fini della progressione di carriera e pensionistici.
Riferimenti normativi sul congedo retribuito per Dottorato in Spagna
In base ai principi costituzionali e alla disciplina di settore, il docente ha diritto ha conseguire il congedo retribuito per motivi di studio anche nel caso della frequenza di un dottorato, per l’intero percorso e quindi per tutti e tre gli anni del percorso accademico, ciò avviene anche nel caso di un dottorato all’estero che possieda i requisiti previsti dalla legge per essere poi equiparato a un titolo di dottorato in Italia.
C’è da dire, però, che non tutti i dottorati all’estero sono conformi alla normativa italiana ed europea e non sempre è possibile conseguire il beneficio del congedo straordinario; in alcuni Paesi europei ed extraeuropei, infatti, esistono dei corsi di studio che, sebbene siano denominati quali “dottorati”, non possiedono le caratteristiche di un dottorato ufficiale italiano, non appartenendo al livelo 8 EQF (c.d. quadro europeo delle qualifiche) ed è per tali ragioni che tali corsi non possono essere né oggetto di equiparazione, né tantomeno danno la possibilità di conseguire il permesso studio.
Per quanto attiene ai corsi di dottorati in Spagna, non vi è alcuna differenza con i medesimi corsi offerti dagli atenei italiani.
In Spagna, come in Italia, il titolo di dottorato appartiene al livello più alto del quadro europeo delle qualifiche accademiche e per poter prenderne parte occorre aver conseguito un titolo di laurea pari a livello 7 EQF, ovvero un titolo magistrale o una laurea specialistica.
Congedo per dottorato estero: poteri del Dirigente scolastico
Nel nostro sistema accademico, il congedo retribuito può essere rilasciato dal dirigente scolastico, il quale è tenuto a richiedere un parere al Ministero dell’Università e della Ricerca per valutare la conformità del percorso in base alle informazioni contenute nella dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato che deve sempre accompagnare i titoli esteri per essere riconosciuti in Italia e che mette in luce il tipo e la qualità del percorso estero.
Il giudizio del Ministero è un giudizio prognostico, difatti in questi casi, come definito dalla Corte di Cassazione, si tratta di un parere ex ante che ha l’obiettivo di conoscere astrattamente la possibilità di riconoscere il titolo in Italia e, in particolare, “è necessaria la preventiva positiva valutazione di equipollenza, con analogo titolo conseguibile presso le Università italiane, da parte del Ministero della pubblica istruzione, coerentemente con quanto previsto dall’art. 74 del D.P.R. n. 382 del 1980 ai fini del riconoscimento, ex post, in Italia del titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica conseguita all’estero, costituendo tale procedura di riconoscimento un adeguato contemperamento, anche all’interno dell’Unione Europea, tra l’esigenza di non limitare i benefici dell’aspettativa ai soli casi di dottorato italiano penalizzando ingiustificatamente la frequenza di centri ed istituzioni di ricerca stranieri di riconosciuto valore scientifico e quella equivalente di non consentire al dipendente di fruire di rilevanti benefici anche in ordine a corsi sulla cui qualificazione non vi è alcuna possibilità di controllo” (Cassazione civile, Sez. lav., sentenza n. 21276 del 15.10.2010).
Una volta conseguito rispetto ai requisiti previsti dalla normativa italiana e in base a una comparazione in astratto con i presupposti di accesso per i corsi di dottorato in Italia.
TAR Campania condanna il Ministero sul beneficio del congedo retribuito
Una recente pronuncia del TAR della Campania si sofferma su tale aspetto e, in particolare, sulla necessità di rendere una valutazione ex ante in merito all’equipollenza del titolo estero con il corrispondente titolo conseguibile presso le Università Italiane, difatti il Ministero è stato condannato a emettere il parere richiesto dando la possibilità di conseguire il beneficio del congedo retribuito.
Orbene, di recente, la Giurisprudenza amministrativa è altresì intervenuta per rimediare ai ritardi del Ministero e delle Amministrazione coinvolte condannandole in caso di perdurante silenzio a emettere una decisione in tempi certi, difatti la decisione riguardo il congedo deve avvenire entro determinati limiti temporali, per evitare la sussistenza di un pregiudizio nei confronti del docente/studente, è difatti secondo l’art. 4 del D.P.R. n. 189/2009 sul “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici” è previsto che “ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento è comunicato all’interessato e al Ministero”.
Per sopperire a tali ritardi, come già detto, è possibile presentare ricorso avverso l’ingiusto silenzio serbato dall’Amministrazione e sono numerose le ultime pronunce del giudice amministrativo che, dando ragione ai ricorrenti, stanno condannando il Ministero a emettere una decisione entro un termine assegnato dal giudice e a nominare un commissario ad acta che intervenga nel caso di perdurante silenzio da parte degli organi coinvolti.
Fonte: OS